(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 36  del
                           27 luglio 2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2007 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 del  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale  2  ottobre  2007,  n.  47/R  (Regolamento  di
attuazione della legge regionale 31 maggio 2004,  n.  28  «Disciplina
delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing»)  e'  aggiunto
il seguente: 
    «1-bis. Sono altresi' in possesso dei requisiti  formativi  degli
estetisti di cui al titolo V coloro  che  esercitano  l'attivita'  di
sola apposizione o realizzazione,  attraverso  resine,  gel  o  altre
sostanze, di unghie finte  senza  preparazione  dell'unghia  e  della
pelle che la contorna.».